La contrattazione collettiva nel pubblico impiego è disciplinata dalla legge, in particolar modo dal decreto legislativo numero 165/2001.
Altra caratteristica distintiva della contrattazione collettiva nel pubblico impiego è data dalla presenza dell'ARAN.
Si tratta, nel dettaglio, di un soggetto al quale è affidato istituzionalmente il compito di rappresentare legalmente le pubbliche amministrazioni nella stipula dei contratti collettivi.
Tale circostanza ha un'importante conseguenza, ovverosia la vincolatività dei contratti collettivi sottoscritti dall'ARAN per le amministrazioni dagli stessi interessate.
Anche sul versante della rappresentanza dei lavoratori, la contrattazione collettiva nel pubblico impiego segue delle regole sue proprie.
Infatti, la rappresentatività delle associazioni sindacali è misurata secondo dei parametri di accertamento oggettivi, che è la legge stessa a prevedere.
In particolare, i contratti collettivi nazionali sono stipulati dalle organizzazioni sindacali che nel comparto hanno una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
I comparti sono le unità fondamentali della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che oggi sono quattro, ovverosia:
– funzioni centrali
– funzioni locali
– istruzione e ricerca
– sanità
Nel comparto funzioni centrali sono confluiti i ministeri, le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli altri enti; nel comparto funzioni locali, invece, è confluito il vecchio comparto "Regioni - autonomie locali".
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